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Diabete e Istituzioni

Attività Sportiva


 

L’attività sportiva costituisce uno dei punti cardine della terapia del diabete; è quindi auspicabile che i ragazzi siano indirizzati a tale pratica.

Non vi è alcun problema per quanto riguarda il rilascio di certificazione di idoneità all’attività agonistica, anche in base a quanto stabilito dall’art.8 della legge 115 del 16.03-1987.

Per quanto riguarda l’attività sportiva agonistica le circolari della Regione Veneto, che fanno riferimento alla legge 115 e all’art. 1 del 18,02.1982, hanno stabilito una precisa normativa, a cui i soggetti insulino-dipendenti devono sottostare. E’ prevista l’esecuzione e la valutazione delle seguenti indagini cliniche:

  • glicemia a digiuno e postprandiale;

  • emoglobina glicosilata (HbA1c);

  • glicemia prima, durante e alla fine di uno sforzo fisico comparabile ad una gara relativa allo sport per il quale il diabetico chiede la idoneità. La presente indagine deve essere ripetuta in due occasioni, a diverse ore della giornata (mattina e pomeriggio) in relazione alle diverse condizioni circadiane di tolleranza glicidica;

  • esame urine completo, con particolare riguardo alla glicosuria e proteinuria;

  • dosaggio della beta2-microglobulina urinaria;

  • esame specifico dei mezzi diottrici e del fundus oculi, che escluda retinopatia di grado superiore al primo;

  • visita specialistica cardiologica per la valutazione dell’adattamento cardiocircolatorio allo sforzo ove non previsto dal D.M. 18/2/1982;

  • visita specialistica neurologica tale da escludere l’esistenza di neuropatia diabetica periferica (necessaria la valutazione della sensibilità e della pallestesia);

  • esclusione di neuropatia diabetica autonomica mediante  l’esecuzione di almeno un test di funzionalità parasimpatica (Manovra di Valsalva oppure “deep breathing manovre”) e di almeno un test di funzionalità simpatica (“sustained hand grip test” oppure test dell’ipotensione postulare).

 

Dopo valutazione delle indagini il Medico Diabetologo Curante rilascia la certificazione attestante lo stato di malattia metabolica compensata e le reali capacità del ragazzo di eseguire in modo corretto l'autocontrollo.

La certificazione del Medico Diabetologo è condizione necessaria ma non sufficiente all’ottenimento della dichiarazione di idoneità sportiva essendo quest’ultimo un atto che rimane sotto la diretta e personale responsabilità del Medico Sportivo.

 

Il certificato ha validità sei mesi, con possibilità di estenderlo, a discrezione del Medico Sportivo, ad un anno.

 

La certificazione di attività sportiva agonistica può essere richiesta dal soggetto diabetico per tutti gli sport esclusi quelli sotto indicati:

  • sport subacquei

  • nuoto in mare

  • lotta greco-romana

  • arti marziali

  • pugilato

  • bob

  • slittino

  • discesa libera

  • salto con gli sci dal trampolino

  • automobilismo

  • motociclismo

  • karting

  • vela (in solitaria)

  • motonautica

  • canoa fluviale

  • volo a motore

  • volo a vela

  • deltaplano

  • paracadutismo

Il soggetto o, nel caso di soggetto minore, chi esercita la patria potestà, deve sottoscrivere una dichiarazione in cui si impegna a seguire le terapie e i provvedimenti suggeriti dai Medici Curanti al fine di mantenere le condizioni di buon compenso metabolico, assumendosi la responsabilità delle eventuali conseguenze derivanti dalla loro trasgressione.